Imbottigliamento: nessuno smantellamento Doc

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf ha comunicato che con la modifica introdotta al Testo unico del vino non ci sarà alcun via libera indiscriminato all’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione.

La nota è arrivata per chiarire alcune interpretazioni parziali relative alle norme sull’imbottigliamento dei vini a DO/IGT recate dal DL Semplificazione.

Nel comunicato si legge che la norma contenuta all’ art. 43, comma 4, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede, “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni:

a. Che vi sia una calamità/emergenza/forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente”;
b. Che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.

Si tratta di due condizioni verificatesi durante il periodo di lockdown e che, per una gestione futura di emergenza, che nessuno si augura debba essere vissuta di nuovo, necessitano di una previsione normativa.

Il principio della deroga, peraltro, è già contenuto nell’art. 38 della predetta legge 238/16 “testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.

Con l’introduzione della specificazione che le deroghe possono riguardare anche l’imbottigliamento, la legislazione nazionale si premunisce di uno strumento emergenziale, specie in caso di futuri lock down che, si ribadisce, ci si augura mai debba essere applicato.

In ogni caso, nell’infausta previsione che la norma sia necessaria, il Ministero dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni suddette, consentendo eccezionalmente la procedura in deroga soggetta a verifica e ad autorizzazione ministeriale.

Infine l’ICQRF comunica che la norma sarà, come di consueto accade, oggetto di specifica, imminente circolare da parte del Ministero: nessun “libera tutti” o “smantellamento del sistema delle DOC”, quindi, ma il prudente premunirsi per future emergenze.

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